I riferimenti normativi vigenti per le scale a gabbia sono:
– il Testo Unico sulla sicurezza, D.L. 812008 che, all’art. 113 comma 2, sancisce l’obbligatorietà della gabbia per scale a pioli fisse verticali alte più di metri 5; lo stesso articolo sancisce, che “la parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60”.
– il decreto di pari efficacia D.M. 23.3.1998 che consente l’uso di scale fisse metalliche ad un montante dotate di un sistema anticaduta al posto della gabbia di protezione.
Riscontrato che sul mercato circolano comunicazioni contraddittorie che potrebbero generare confusione tra gli utilizzatori e installatori, teniamo a ribadire quanto segue
– In Italia persiste l’obbligo di legge di utilizzo di scale dotate di gabbia.
– Solo quando l’applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all’esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.
– Per poter installare una linea vita al posto della gabbia, il sistema in opera deve essere certificato secondo il decreto di pari efficacia D.M. 23.3.1998
Piani di riposo
Una scala fissa alta mt. 10 non ha obbligo di piani di riposo intermedi. Quando la scala supera i metri 10 di altezza sono necessari dei piani di riposo la normativa EN 14122-4 prevede piani di riposo ogni mt. 6 qualora la scala superi i mt. 10. Salvo diverse disposizioni regionali.
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